Orario Ufficio Pagamenti: Martedì - Mercoledì 10:00 - 13:00 e Martedì - Giovedì 16:00 - 18:30
Dal 2004 siamo la società di amministrazione condominiale specializzata in gestione trasparente, contabilità chiara, manutenzioni rapide e supporto dedicato ai condomini. Affidati a professionisti certificati.

Blog SE.GE.I

Il limite legale alla raccolta delle deleghe in assemblea condominiale

La partecipazione per delega rappresenta uno degli strumenti fondamentali per garantire il raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dal Codice Civile. Tuttavia, al fine di evitare un eccessivo accentramento di potere nelle mani di singoli soggetti, il legislatore ha previsto precisi limiti quantitativi.

In qualità di amministratori, è nostro compito vigilare sulla corretta applicazione di queste norme per garantire la validità delle delibere e la trasparenza della gestione.


Il quadro normativo: l’Articolo 67 delle Disp. Att. c.c.

La disciplina attuale, riformata dalla Legge 220/2012, distingue le regole applicabili in base alla dimensione del condominio. Il punto di riferimento è l’art. 67 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile.

1. Condomini con più di venti partecipanti

Laddove i condomini siano superiori a venti, la legge impone un doppio limite invalicabile. Il delegato non può rappresentare:

  • Più di un quinto (1/5) dei condomini totali;

  • Più di un quinto (1/5) del valore proporzionale dell’edificio (pari a 200 millesimi).

È fondamentale sottolineare che i due requisiti devono coesistere: il superamento anche di uno solo dei due parametri rende irregolare la rappresentanza.

2. Condomini fino a venti partecipanti

In questi casi, la legge nazionale non prevede limiti numerici prefissati. Tuttavia, l’autonomia regolamentare conserva la propria efficacia: il Regolamento di Condominio (specialmente se di natura contrattuale) può prevedere restrizioni specifiche che l’assemblea è tenuta a rispettare.


Sintesi dei limiti di rappresentanza

Dimensione Condominio Limite di Legge (Art. 67) Note Aggiuntive
Fino a 20 condomini Nessun limite legale specifico Prevale l’eventuale norma del Regolamento
Oltre 20 condomini Max 1/5 dei partecipanti e 200/1000 Entrambi i limiti devono essere rispettati
In ogni caso Divieto assoluto per l’Amministratore Sanzione: annullabilità della delibera

Profili di illegittimità: l’annullabilità della delibera

Qualora in sede di assemblea venga accertato il superamento dei limiti di delega, la delibera prodotta non è nulla, bensì annullabile.

Ai sensi dell’art. 1137 c.c., i condomini dissenzienti, assenti o astenuti possono impugnare il verbale entro 30 giorni (dalla data della deliberazione per i presenti o dalla ricezione del verbale per gli assenti). È compito del Presidente dell’assemblea, coadiuvato dal Segretario, verificare preliminarmente la validità delle deleghe e darne atto a verbale per prevenire costosi contenziosi legali.

Conclusioni operative

Per una gestione assembleare fluida e al riparo da impugnazioni, si raccomanda di:

  1. Riportare sempre nell’avviso di convocazione i limiti alle deleghe previsti dal Regolamento o dalla Legge.

  2. Predisporre un registro delle presenze rigoroso durante la fase di costituzione.

  3. Verificare che ogni delega sia conferita in forma scritta, come richiesto dalla normativa vigente.

La corretta gestione della rappresentanza in assemblea non è solo un adempimento formale, ma una garanzia di democraticità e stabilità per l’intera compagine condominiale.


Per ulteriori approfondimenti tecnici o consulenze sulla gestione delle assemblee, restiamo a disposizione dei condomini.

Seguici: